Accordo

Art. 13

Mantenimento del valore dei beni in moneta

In vigore dal 23 mar 1975
. Mantenimento del valore dei beni in moneta 1. Se la parità della moneta di uno Stato partecipante, fissata dal Fondo monetario internazionale, è abbassata rispetto all'unità di conto, o se il suo tasso di cambio, a giudizio del Fondo, si è notevolmente svilito sul territorio del partecipante, quest'ultimo versa al Fondo, entro un termine ragionevole e nella propria moneta, il complemento necessario per mantenere, al valore che avevano all'epoca della sottoscrizione iniziale, i beni versati al Fondo in tale moneta dal detto partecipante, in base all', ed in conformità delle disposizioni del presente paragrafo sia o no tale moneta detenuta sotto forma di buoni, lettere di credito od altre obbligazioni, accettate in conformità dell', con riserva, tuttavia, che le precedenti disposizioni non si applicano se non nei casi e nella misura in cui la detta moneta non è stata inizialmente depositata o convertita in un'altra moneta. 2. Se la parità della moneta di uno Stato partecipante è aumentata rispetto all'unità di conto o se il tasso di cambio di tale moneta, a giudizio del Fondo, ha subito un rilevante aumento sul territorio del partecipante, il Fondo restituisce a tale partecipante, entro un termine ragionevole, un ammontare di tale moneta uguale all'aumento del valore dei beni in tale moneta ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 3. Il Fondo può rinunciare all'applicazione delle disposizioni del presente articolo o dichiararle inoperanti quando il Fondo monetario internazionale procede ad una modifica, uniformemente proporzionale, della parità delle monete di tutti gli Stati partecipanti.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-13

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