Accordo

Art. 14

Utilizzazione delle risorse

In vigore dal 23 mar 1975
. Utilizzazione delle risorse 1. Il Fondo fornisce i mezzi di finanziamento per i progetti e programmi tendenti a promuovere lo sviluppo economico sul territorio dei membri. Esso procura tali mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate. 2. I mezzi di finanziamento forniti dal Fondo sono destinati ai fini che, a giudizio del Fondo, sono altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo, tenuto conto dei bisogni della regione o delle regioni considerate e, salvo circostanze speciali, sono destinati a progetti o a gruppi di progetti specifici, in particolare a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o sub-regionali, ivi compresa la concessione di mezzi di finanziamento alle banche nazionali di sviluppo o ad altre appropriate istituzioni per consentire loro di accordare prestiti per il finanziamento di progetti specifici approvati dal Fondo.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-14

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Utilizzazione delle risorse (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo