Accordo

Art. 5

Sottoscrizione della Banca

In vigore dal 23 mar 1975
. Sottoscrizione della Banca La Banca versa al Fondo, a titolo di sottoscrizione iniziale, l'ammontare espresso in unità di conto che figura a suo nome all'allegato A, servendosi a tale scopo delle somme iscritte al credito del "Fondo africano di sviluppo" della Banca. Sono applicabili al versamento le modalità e le condizioni previste al paragrafo 2 dell' per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive in seguito ogni ammontare che può essere determinato dal consiglio dei governatori della Banca, in base alle modalità e alle condizioni fissate di comune accordo con il Fondo.
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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-5

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