Accordo

Art. 3

Partecipazione

In vigore dal 23 mar 1975
. Partecipazione 1. Partecipano al Fondo la Banca e gli Stati divenuti parti del presente accordo in conformità delle sue disposizioni. 2. Sono Stati partecipanti fondatori quelli il cui nome figura all'allegato A e che sono divenuti parti del presente accordo a norma del paragrafo 1 dell'. 3. Uno Stato che non sia partecipante fondatore può divenire partecipante e parte del presente accordo sempre che ciò non sia incompatibile con l'accordo stesso ed alle condizioni che saranno stabilite dal consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con voto affermativo della totalità dei voti dei partecipanti. Tale partecipazione è aperta solo agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o a taluna delle sue istituzioni specializzate od a coloro che siano parti dello statuto della Corte internazionale di giustizia. 4. Uno Stato può autorizzare un ente o un organismo che agisca in suo nome a firmare il presente accordo e a rappresentarlo in tutte le materie relative all'accordo stesso, ad eccezione di quelle di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo