Art. 46 · Esenzione dei beni da ogni restrizione
Accordo

Art. 46

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Esenzione dei beni da ogni restrizione

In vigore dal 23 mar 1975
. Esenzione dei beni da ogni restrizione Nella misura necessaria perché il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adempia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.
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