Accordo
Art. 46
46 / 60Esenzione dei beni da ogni restrizione
In vigore dal 23 mar 1975
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Esenzione dei beni da ogni restrizione
Nella misura necessaria perché il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adempia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-12-24;880#art-a-46