Trattato

Art. X

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo X La decisione in merito alla domanda di estradizione sarà presa in conformità alla legislazione della Parte richiesta e la persona della quale è chiesta l'estradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-x

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