Trattato
Art. XIV
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XIV
Se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere sulla domanda di estradizione, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà.
Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono state ricevute nel termine indicato dalla Parte richiesta, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xiv