Trattato
Art. XVIII
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XVIII
Nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta e facendo salvi i diritti dei terzi, tutti gli oggetti costituenti il profitto del reato o che possono essere utilizzati come mezzi di prova, devono, se trovati, essere consegnati se l'estradizione è concessa.
Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, gli oggetti sopra menzionati devono essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, dopo essere stata accordata, non ha potuto essere eseguita, a causa della morte o della fuga della persona richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xviii