Trattato

Art. XV

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XV La persona estradata a norma del presente trattato non può essere detenuta, giudicata o punita nel territorio della Parte richiedente per un reato diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione, nè può essere estradata dalla stessa Parte ad un terzo Stato, salvo che: 1) la persona abbia lasciato il territorio della Parte richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia poi fatto ritorno volontariamente; 2) la persona non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui è stata libera di lasciarlo; o 3) la Parte richiesta abbia acconsentito alla detenzione, al giudizio ed alla punizione della persona estradata per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, ovvero alla sua estradizione ad un terzo Stato. Le presenti clausole non sono applicabili ai reati commessi dopo l'estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xv

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