Trattato

Art. XII

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XII La competente autorità italiana e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti hanno il potere discrezionale di concedere l'estradizione di persone condannate in assenza o in contumacia. La domanda di estradizione di tali persone sarà accompagnata da documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che il reato è stato commesso dalla persona richiesta. La Parte richiedente può considerare tali condanne definitive qualora la propria legge lo preveda. La competente autorità italiana e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti possono richiedere informazioni in merito alla procedura utilizzata per le notifiche alla persona la cui estradizione sia domandata in base al presente articolo, nonché in merito alle procedure eventualmente esistenti, di cui la persona stessa può disporre per riaprire il procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xii

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