Trattato
Art. VII
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo VII
Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta, qualora ritenga che l'estradizione sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione di detta persona, può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-vii