Trattato

Art. III

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo III Quando nel presente trattato si fa riferimento al territorio di una Parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonché le navi e gli aeromobili registrati presso quella Parte contraente, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato è commesso. Ai fini del presente trattato, l'aeromobile è considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio. Quando il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la competente autorità italiana, nel caso di una richiesta presentata dagli Stati Uniti, e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti, nel caso di una richiesta presentata dall'Italia, avranno il potere di concedere l'estradizione qualora le leggi della Parte richiesta prevedano la punizione di detto reato.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-iii

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