Trattato

Art. VIII

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo VIII Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-viii

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