Trattato
Art. IX
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo IX
Se la persona della quale si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-ix