Art. IX
Trattato

Art. IX

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In vigore dal 21 dic 1974
Articolo IX Se la persona della quale si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.
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