Trattato
Art. VI
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo VI
L'estradizione non sarà concessa nei seguenti casi:
1) se la persona di cui si chiede l'estradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'estradizione;
2) se la persona della quale si chiede l'estradizione è stata giudicata ed è stata assolta o ha espiato la pena in uno Stato terzo per il reato per il quale si chiede la sua estradizione;
3) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta, nella ipotesi che il reato fosse stato commesso nel territorio di quest'ultima;
4) se il reato costituisce un'infrazione alle leggi militari e non è previsto dal diritto penale comune;
5) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta è di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.
Agli effetti della applicazione del presente paragrafo, nel caso di impossessamento o esercizio di controllo, mediante forza o violenza, ovvero minaccia di forza o violenza, commessi a bordo di un aeromobile in volo che trasporta passeggeri in servizio di linea ovvero a contratto di noleggio (charter), si considererà prevalente il carattere di delitto comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Al fine di determinare la gravità del reato sarà tenuta in speciale considerazione la circostanza che l'atto abbia posto in pericolo la vita o compromesso la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio. Alle autorità della Parte richiesta spetta di decidere se un determinato caso rientra fra quelli previsti dal presente paragrafo.
Storico versioni
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