Trattato
Art. V
In vigore dal 21 dic 1974
Articolo V
L'estradizione sarà concessa solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, o a giustificare il suo rinvio a giudizio, se il reato del quale è accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte, o ad accertare che essa è la stessa persona condannata dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente.
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