Trattato

Art. XIX

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XIX Il trasporto attraverso il territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata all'altra Parte contraente da uno Stato terzo deve essere consentito se di esso viene fatta richiesta per via diplomatico purchè sussistano le condizioni che consentirebbero l'estradizione della stessa persona da parte dello Stato di transito e non si oppongano al transito stesso ragioni di ordine pubblico. La Parte in favore della quale la persona è stata estradata dovrà rimborsare alla Parte attraverso il cui territorio la persona stessa è stata trasportata, tutte le spese sostenute in relazione al trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xix

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo