Art. 2
In vigore dal 23 apr 1987
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII del trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 8-15 aprile 1987, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 22/04/1987, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-rd-2