Art. 1
In vigore dal 23 apr 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 8-15 aprile 1987, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 22/04/1987, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-rd-1