Trattato

Art. XXI

In vigore dal 21 dic 1974
Articolo XXI Il presente trattato si applica ai reati di cui all'articolo II commessi sia prima che dopo la data di entrata in vigore del trattato stesso; tuttavia l'estradizione non può essere concessa per un reato che sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente trattato e che non costituiva reato, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, al momento in cui fu commesso.
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632#art-t-xxi

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