Art. 12

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L'ultimo comma dell' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte dell'".
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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343 (Art. 12 Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.) — Testo vigente | Portale Normativo