Art. 7

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati - salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all' - in ragione di L. 2.000, L. 3.000 e L. 5.000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500.000 abitanti".
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