Art. 10
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento del reddito beneficiario".
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