Art. 14

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L'articolo 19 del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passività un'indennità di alloggio. Tale indennità è stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue L. 80.000 e L. 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300.000 abitanti, ed in misura non superiore ad annue L. 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti".
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