Art. 18

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti: "Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1 luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
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