Art. 24

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1 luglio 1973 al limite di annue L. 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3 milioni 135 mila. Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
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