Art. 31

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente: "Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 è dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343 (Art. 31 Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.) — Testo vigente | Portale Normativo