Art. 35

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 28 mar 1980
Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982 . In ogni decennio successivo si farà luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e ciò con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.
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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343 (Art. 35 Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.) — Testo vigente | Portale Normativo