Art. 32

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente: "Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli ".
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