Art. 33

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme già stanziate, nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono, per fare fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relativi all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. L'articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 727, è soppresso.
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