Art. 30
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
Il secondo comma dell'articolo 63 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:
"Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli , alla revisione delle liquidazioni di cui all'articolo 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92".
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