Art. 23

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L'ultimo comma dell' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Qualora, però, l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, cannocchiale o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, nè come canonico, nè come parroco".
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