Art. 16
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L'ultimo comma dell' del predetto testo unico è sostituito dal seguente:
"La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua".
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