Art. 11

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "È compreso tra le passività, nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica".
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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343 (Art. 11 Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.) — Testo vigente | Portale Normativo