Art. 6
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate, vanno calcolate in equivalente monetario corrispondente alla media delle mercuriali della camera di commercio relative al triennio anteriore alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-26;343#art-6