Art. 2
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente:
"L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficio ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore".
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