Art. 4

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale".
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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343 (Art. 4 Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.) — Testo vigente | Portale Normativo