Art. 4
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente:
"Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale".
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