Art. 9
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base della media del triennio di cui all'.
Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 è dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973".
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