Art. 11
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "È compreso tra le passività, nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-26;343#art-11