Art. 26

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L'articolo 49 del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa tra le passività, per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'".
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LEGGE 26 luglio 1974, n. 343 (Art. 26 Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.) — Testo vigente | Portale Normativo