Art. 32 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 32

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente: "Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli ".
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