Art. 41

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa. Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio. La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all' del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del tesoro.
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