Art. 25
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 27 feb 2002
Ricorsi
Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Il ricorso ha effetto sospensivo. (17)
Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.
I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonchè alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'.
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