Art. 23
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 27 feb 2002
Reiscrizioni
Le imprese cancellate dall'albo a norma dell', n. 6), possono ottenere la reiscrizione purchè riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'. (17)
Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all' non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.
Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli , n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale. (17)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-06;298#art-23