Art. 20
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 27 feb 2002
Cancellazione dall'albo
L'impresa è cancellata dall'albo:
1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;
2) quando la sua attività sia di fatto cessata;
3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente e l'attività non sia stata ripresa;
4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;
5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato; (17)
6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall' della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo . (17)
Storico versioni
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