Art. 17

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 17 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo