Art. 21
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 24 gen 2006
Sanzioni disciplinari
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;
2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all';
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'.
6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli , terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;
b) nella censura per i casi di maggiore gravità;
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Storico versioni
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