Art. 21

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 24 gen 2006
Sanzioni disciplinari Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi: 1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; 2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli del testo unico 15 giugno 1959, n. 393; 3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro; 4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'; 5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate; 6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'. 6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli , terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa. Nei casi sopra elencati le imprese incorrono: a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità; b) nella censura per i casi di maggiore gravità; c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura; d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 21 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo