Art. 10

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 24 gen 2006
Attribuzioni dei comitati regionali I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 10 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo