Art. 7
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 24 gen 2006
Durata del mandato
I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. (3)
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